Trasferimenti: quello di cui all’art. 55, co. 4, DPR 335/82 consegue ad una valutazione ampiamente discrezionale, senza assumere carattere sanzionatorio – Tar Toscana sent. nr. 297 del 7.02.2007

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Ultimo aggiornamento 23/07/2013

Trasferimenti: quello di cui all’art. 55, co. 4, DPR 335/82 consegue ad una valutazione ampiamente discrezionale, senza assumere carattere sanzionatorio.

Così ha stabilito il TAR Toscana, il quale ha aggiunto che a ciò consegue che la pur necessaria motivazione è sufficiente allorquando “dal provvedimento emergano elementi logici e chiari i quali, senza essere tali da comportare un provvedimento disciplinare, siano però adeguati a rendere la figura dell’agente offuscata da ombre idonee a nuocere, attraverso la sua persona, al prestigio dell’Amministrazione ed alla stessa funzionalità dei compiti di istituto” (v. Cons. Stat, sez. IV, 6 marzo 1990, n. 155; Cons. Stat., sez. VI, 21 marzo 2006, n. 1504).

Tar Toscana, I sez., sent. nr. 297 del 7.02.2007 – dep. 7.03.2007

 

N. 297 REG. SENT.

ANNO 2007

n. 2490 Reg. Ric.

Anno 2002

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

– I^ SEZIONE –

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 2490 del 2002 proposto da…….. rappresentato e difeso dall’avv. ………. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. ………………in…….., via………..;

c o n t r o

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliato per legge presso i suoi uffici in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;

e nei confronti di

Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, n.c.;

per l’annullamento

del provvedimento n. 333-C/8008-I/2002/db-42 del 19.8.2002, con il quale il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza decretava il trasferimento del ricorrente, ai sensi dell’art. 55 comma 4 e 5, del DPR 335/1982, per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale, dal Posto Fisso di Polizia di ……………. alla Questura di Pistoia, con decorrenza immediata, nonché di qualunque altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 7 febbraio 2007, il referendario dott. Riccardo Giani;

Uditi, altresì, per le parti, i difensori comparsi, come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

Il ricorrente, ispettore della Polizia di Stato, espone di essersi arruolato in Polizia nel settembre del 1977 e di aver prestato servizio per sedici anni presso la Questura di Pistoia, con note caratteristiche eccellenti e senza incorrere in sanzione alcuna.

Nel maggio del 2000 il ricorrente è stato quindi nominato responsabile del Posto Fisso di Polizia di…………..

L’ispettore ………… riferisce che, dopo il trasferimento a…….. [al posto fisso di polizia], nel breve volgere di tempo, gli sono state inflitte tre sanzioni disciplinari (pena pecuniaria di 1/30 in data 30.11.2000; deplorazione del 5.12.2001; deplorazione del 22.2.2002), le ultime due impugnate in sede giurisdizionale.

Sostiene poi il ricorrente che sulla base degli stessi fatti che hanno condotto all’adozione delle citate misure sanzionatorie è stato adottato l’impugnato provvedimento di trasferimento, che lo stesso impugna, sulla base del seguente motivo di censura: “Violazione di legge – Eccesso di potere – Difetto di presupposti – Illogicità ed ingiustizia manifesta – Erronea valutazione dei fatti”. Il ricorrente contesta i presupposti in fatto indicati dall’Amministrazione a supporto dell’adottato provvedimento, nonché la ricorrenza dei presupposti giuridici previsti dall’art. 55, comma 4, DPR 335/1982.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere all’impugnazione.

Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2007, sentito il relatore dr. Riccardo Giani e sentiti altresì i difensori delle parti, come da verbale d’udienza, la causa veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.

D I R I T T O

Con l’unica articolata censura il ricorrente si duole del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale adottato nei suoi confronti, evidenziando come, a suo avviso, siano infondati i rilievi in fatto esposti nell’adottato provvedimento e siano carenti i presupposti giuridici previsti dall’art. 55 del DPR 335 del 1982.

L’art. 55, comma 4, del D.P.R. 24 Aprile 1982, n. 335 prevede il trasferimento ad altra sede dell’appartenente alla Polizia di Stato “quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell’Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali”.

Nel caso di specie il Questore di Lucca in data 25 febbraio 2002 avanzava al Ministero dell’Interno proposta di trasferimento dell’ispettore…………, evidenziando come lo stesso “si è purtroppo dimostrato non adatto a ricoprire questo importante incarico”, cioè l’incarico di responsabile del Posto Fisso di Polizia di ….. . Nella citata nota il Questore di Lucca ricorda, in primo luogo, le tre sanzioni disciplinari riportate dall’odierno ricorrente: – la sanzione della pena pecuniaria di 1/30 per aver autonomamente autorizzato il deposito di 43 quadri di valore, destinati ad una mostra da tenersi a …………., nell’armeria del Posto Fisso; – la sanzione della deplorazione per aver disposto, in occasione delle consultazioni referendarie del 7.10.01 la distribuzione di pasti al personale di vigilanza ai seggi in aggiunta a quelli forniti dall’Amministrazione, con stipula di apposita convenzione e distrazione di volante per la distribuzione; – la deplorazione per mancata compilazione dei quaderni vitto relativi ai pasti consumati dal personale aggregato e consumati presso un ristorante convenzionato. Dall’esame di questi precedenti il Questore ricava il giudizio secondo cui l’ispettore …………. sarebbe “inidoneo ad assolvere l’incarico di responsabile di Posto Fisso” e dovrebbe quindi essere assegnato ad uffici ove sia assicurata la presenza di un funzionario, concludendo quindi con la richiesta di attivazione della procedura di trasferimento d’ufficio per incompatibilità.

Il Capo della Polizia, sulla base di tale proposta, ha ritenuto che sussistessero i presupposti per disporre il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale, in particolare evidenziando come le vicende che vedono coinvolto il dipendente hanno determinato il venir meno nei confronti dell’ispettore del “rapporto di stima che deve intercorrere con i superiori gerarchici e con gli altri dipendenti, determinando una evidente situazione di incompatibilità ambientale”.

Le censure mosse dal ricorrente avverso tale provvedimento, che si sostanziano nella articolata critica ai provvedimenti sanzionatori adottati e nella contestazione della sussistenza dei presupposti normativi per il disposto trasferimento d’ufficio, risultano infondate.

Premesso che, come costantemente evidenziato dalla giurisprudenza, il trasferimento di cui all’art. 55, comma 4, DPR 335/82 “consegue ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possono sconsigliare la permanenza in una determinata sede, senza assumere carattere sanzionatorio” (Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2006, n. 1504), ne consegue che la pur necessaria motivazione è sufficiente allorquando “dal provvedimento emergano elementi logici e chiari i quali, senza essere tali da comportare un provvedimento disciplinare, siano però adeguati a rendere la figura dell’agente offuscata da ombre idonee a nuocere, attraverso la sua persona, al prestigio dell’Amministrazione ed alla stessa funzionalità dei compiti di istituto” (Cons. Stat, sez. IV, 6 marzo 1990, n. 155).

Nel caso di specie, senza che sia necessario in questa sede entrare nel merito delle contestazioni attinenti propriamente agli adottati provvedimenti disciplinari, appaiono sussistere, come messo in luce dall’Amministrazione, elementi sufficienti a far ritenere opportuno, ai fini del buon funzionamento del Posto Fisso di ………….. e al conseguente prestigio dell’Amministrazione, l’allontanamento del ricorrente dalla posizione di responsabile. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti per la sanzione, i fatti storici addebitati al ricorrente come indici di non funzionalità, e quindi di discredito per l’Amministrazione, sono comunque non contestati: l’aver preso in custodia opere d’arte, l’aver stipulato doppia convenzione per i pasti, non aver compilato i rendiconti sulla fruizione dei pasti in convenzione. Non è questa la sede per valutare se da quei fatti discenda una responsabilità di tipo disciplinare del ricorrente. Essi tuttavia appaiono sufficienti a denotare problemi di funzionalità della sede, cui inevitabilmente si correla una perdita di prestigio dell’Amministrazione, e a giustificare i rilievi sulla cui base l’Amministrazione ha ritenuto sussistere elementi sufficienti per disporre il trasferimento dell’ispettore ………..per ragioni di opportunità e incompatibilità ambientale.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso risulta infondato e deve quindi essere respinto. Ritiene tuttavia il Collegio che sussistano sufficienti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 7 febbraio 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Dott. Giovanni VACIRCA – Presidente

Dott. Bernardo MASSARI – Consigliere

Dott. Riccardo GIANI – Referendario est.

F.to Giovanni Vacirca

F.to Riccardo Giani

F.to Mario Uffreduzzi – Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 MARZO 2007

Firenze, lì 7 MARZO 2007

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Mario Uffreduzzi

m.p.

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Ric. n. 2490/02

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