Terapie salvavita.Criteri applicativi dell'art. 13 del DPR 11 settembre 2007, n. 170 integrato all'art. 17 del DPR 16 aprile 2009 n. 51

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Ultimo aggiornamento 08/07/2013

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che la disposizione contrattuale che disciplina le terapie salvavita è stata oggetto di approfondimenti, in relazione al particolare aspetto del periodo che può essere computato nella disciplina di miglior favore.

I profili di criticità emersi dalla formulazione poco chiara della norma, nonché gli indirizzi adottati in materia nell’ambito di alcuni comparti del pubblico impiego, hanno ingenerato dubbi sulla possibilità di applicare la disposizione in esame anche per i periodi di convalescenza consequenziali alla sottoposizione alle terapie salvavita.

Peraltro, è evidente come, la finalità dell’istituto in esame sia quella di garantire un’effettiva ed ampia tutela dei dipendenti della Polizia di Stato affetti da gravi patologie, considerato, altresì, che gli effetti delle predette terapie pongono, spesso, l’operatore di polizia in condizioni di temporanea incapacità alla prestazione lavorativa, per un lasso di tempo maggiore rispetto alla generalità dei lavoratori (in ragione dei particolari requisiti di idoneità al servizio previsti per il personale della Polizia di Stato).

Pertanto, sulla base degli approfondimenti svolti con altri uffici, si può affermare che anche i giorni consequenziali alla somministrazione delle citate terapie, occorrenti per la ripresa fisica, debbano essere equiparati al servizio effettivamente prestato, dovendosi interpretare la locuzione “giorni dovuti alle citate terapie”, come esplicazione del rapporto di casualità intercorrente tra l’effettuazione della terapia e i giorni di assenza comunque collegati aile terapie medesime.

Per quanto attiene, gli aspetti relativi alla documentazione, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha precisato che i giomi di assenza, come normativamente stabilito, dovranno essere certificati dalla “competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria”.

A tal riguardo, è stato evidenziato che la predetta documentazione dovrà attestare l’esistenza della grave patologia ed il nesso causale tra il trattamento terapeutico e i giomi di assenza indispensabili per la ripresa fisica del dipendente.

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