Pensione privilegiata: alla P.S. si applica l’art. 67, d.P.R. 1092/1973 e quindi il diritto alla “privilegiata” va riconosciuto anche senza la “inabilità al servizio” – Corte dei Conti Sent. 627/2007

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Ultimo aggiornamento 11/07/2019

Pensione privilegiata: alla P.S. si applica l’art. 67, d.P.R. 1092/1973 e quindi il diritto alla “privilegiata” va riconosciuto anche senza la “inabilità al servizio”. Così ha sancito la Corte dei Conti che ha sostenuto che al personale di P.S. continuano ad applicarsi, ai fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle FF.AA. e delle Forze di polizia ad ordinamento militare”; a ciò ne consegue che al personale della P.S., già ad ordinamento militare ed ora civile in virtù della legge n. 121 del 1981, si applica l’art. 67 e non l’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973 e,quindi, il diritto alla pensione privilegiata va riconosciuto a prescindere dalla sussistenza del requisito della inabilità al servizio richiesto dall’art. 64, ma non dall’art. 67.

Corte dei Conti Sent. 627/2007 del 12/07/2006 – dep. 27/04/2007

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, in composizione monocratica, nella persona del Consigliere Agostino Basta;

alla pubblica udienza del giorno 12 luglio 2006

Visto il ricorso, iscritto al n° 56877 del registro di Segreteria

Visti gli atti di causa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul menzionato ricorso, prodotto dal Signor ….

rappresentato e difeso dall’Avvocato ……….., ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, al viale delle …………

contro

MINISTERO DELL’INTERNO

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso all’esame, il Signor ………., Ispettore Superiore della Polizia di Stato in congedo, ha impugnato il decreto n° 10055/01 del 3 gennaio 2001, con il quale, pur essendogli state riconosciute dipendenti da causa di servizio le infermità “spondilosi diffusa e note di bronchite cronica”, gli è stato negato trattamento pensionistico privilegiato, in quanto ritenuto idoneo al servizio di appartenenza e non inabile al servizio, ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. n° 1092/1973.

Il ricorso è fondato.

Giusta prevalente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. Lazio, n. 573/2000; Sez. F.V.G., n. 85/1999), la disposizione di cui all’art. 5 comma 6° del d.l. n. 387 del 1987, convertito con legge n. 472 del 1987, secondo cui “al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare” fa sì che al personale della Polizia di Stato, già ad ordinamento militare ed ora civile in virtù della legge n. 121 del 1981, si applica l’art. 67 e non l’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973 e,quindi, il diritto alla pensione privilegiata va riconosciuto a prescindere dalla sussistenza del requisito della inabilità al servizio richiesto dall’art. 64, ma non dall’art. 67.

P.Q.M.

la Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio – in composizione monocratica nella persona del cons. Agostino Basta, in funzione di giudice unico

accoglie

il ricorso n. 54401 e, per l’effetto, dichiara la spettanza al ricorrente – con riferimento alla visita pensionistica – del trattamento privilegiato ordinario di 7^ categoria per cumulo, oltre agli interessi legali sulle somme maturate.

Nulla per le spese.

Roma, 12 luglio 2006

IL GIUDICE UNICO

(Agostino Basta)

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