Trattamento economico principale

Trattamento principale e parametrazione

Il trattamento economico cui hanno diritto gli appartenenti alla Polizia di Stato si distingue in principale ed accessorio.
Nel trattamento economico principale sono compresi tutti gli assegni a carattere fisso e continuativo la cui percezione รจ legata alla sola sussistenza del rapporto di impiego ed alla qualifica posseduta; in particolare ne fanno parte lo stipendio (cd. tabellare), lโ€™indennitร  mensile pensionabile, lโ€™indennitร  integrativa speciale e, per il personale che ne abbia diritto, lโ€™assegno di funzione, la R.I.A. (Retribuzione Integrativa dโ€™Anzianitร , prevista dallโ€™art. 47 d.P.R. 266/1987 per il personale in servizio al 31.12.1986 come equivalente al valore per classi e scatti in godimento e maturati a quella data) e gli emolumenti pensionabili attribuiti a determinate qualifiche o posizioni.
Nel trattamento economico accessorio sono viceversa comprese le indennitร  destinate a compensare impieghi che comportino particolari disagi e/o responsabilitร .
Come accennato in precedenza nel trattamento economico principale confluiscono dunque stipendio base, indennitร  pensionabile ed assegno funzionale.
รˆ costituito dallo stipendio parametrale, che dal 1ยฐ gennaio 2005 รจ subentrato a quello di livello ed ha inglobato, oltre agli eventuali scatti aggiuntivi ed allโ€™eventuale R.I.A., lโ€™I.I.S. – Indennitร  Integrativa Speciale, anche detta โ€œcontingenzaโ€ o โ€œscala mobileโ€ – prevista dagli artt. 1 e 2, comma primo, della L. 324/1959 e successive modificazioni, intesa a compensare la perdita del valore di acquisto delle retribuzioni a causa della svalutazione monetaria derivante dai fenomeni inflativi.
Lo stipendio tabellare costituisce la base per il computo degli ulteriori scatti rivalutabili, quali ad esempio degli scatti gerarchici e quelli previsti dal d.lgs. 53/2001, della tredicesima mensilitร , del trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, dellโ€™indennitร  di buonuscita, sullโ€™assegno alimentare previsto in caso di sospensione dal servizio (art. 82 d.P.R. 3/1957 e disposizioni analoghe), sullโ€™equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Inpdap o altre analoghe ed i contributi di riscatto; la ratio cui รจ indirizzato lo stipendio tabellare รจ il riconoscimento dellโ€™attivitร  prestata secondo principi di allineamento con il personale del pubblico impiego destinato a mansioni considerate corrispondenti, tenendo altresรฌ conto della necessitร  di incrementare periodicamente il trattamento economico, di differenziarlo per le differenti mansioni ed in base alla progressione in carriera, nonchรฉ dellโ€™anzianitร  di servizio.
  • Stipendio base o “tabellare”
A partire dal 1ยฐ febbraio 2007 gli stipendi tabellari sono determinati nelle misure annue lorde riportate nella tabella (d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, nonchรฉ, per la decorrenza, art. 15, d.l. 1 ottobre 2007, n. 159).

 

Qualifiche Parametro (Euro)
Vice questore aggiunto

150,00

24.705,00
Commissario capo

144,50

23.799,15
Commissario

139,00

22.893,30
Vice commissario

133,25

21.946,28
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario

139,00

22.893,30
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica)

135,50

22.316,85
Ispettore superiore SUPS

133,00

21.905,10
Ispettore capo

128,00

21.081,60
Ispettore

124,00

20.422,80
Vice Ispettore

120,75

19.887,53
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica)

122,50

20.175,75
Sovrintendente capo

120,25

19.805,18
Sovrintendente

116,25

19.146,38
Vice Sovrintendente

112,25

18.487,58
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica)

113,50

18.693,45
Assistente capo

111,50

18.364,05
Assistente

108,00

17.787,60
Agente scelto

104,50

17.211,15
Agente

101,25

16.675,88

 

Indennitร  mensile pensionabile

A partire dal 1ยฐ gennaio 1984 ha sostituito, per effetto dellโ€™art. 5,ย d.P.R. 69/1984, lโ€™indennitร  mensile per servizio di istituto di cui allaย L. 1054/1970ย e lโ€™assegno personale di funzione di cui allโ€™art. 143 d.P.R. 312/1980; la ratio dellโ€™istituzione dellโ€™indennitร  mensile pensionabile, cosรฌ come i due istituti di cui ha preso il posto, รจ quella di riconoscere la specificitร  delle funzioni espletate dagli appartenenti alle forze di polizia, indipendentemente dallโ€™impiego cui ciascuno di essi รจ concretamente adibito; funzione, questโ€™ultima, cui รจ destinato il trattamento accessorio.
A partire dal 1ยฐ OTTOBRE 2007 l’indennitร  pensionabile รจ determinata nelle misure annue lorde riportate nella tabella (d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170)
INDENNITA’ MENSILE PENSIONABILEย 
DAL 1ยฐ OTTOBRE 2007
Qualifiche (Euro)
Vice questore aggiunto

812,70

Commissario capo

797,60

Commissario

790,30

Vice commissario

758,30

Ispettore superiore SUPS

772,10

Ispettore capo

737,30

Ispettore

714,40

Vice Ispettore

692,00

Sovrintendente capo

711,10

Sovrintendente

699,20

Vice Sovrintendente

665,90

Assistente capo

598,90

Assistente

545,30

Agente scelto

500,30

Agente

467,90

ย 

Assegno funzionale

Lโ€™articolo 6 del decreto legge 387/1987 ha istituito un assegno funzionale pensionabile da attribuirsi al raggiungimento dei diciannove e dei ventinove anni di servizio prestato senza demerito nelle Forze di Polizia. A decorrere dal 1ยฐ dicembre 2008, ai sensiย dell’ art. 8 D.P.R. 51/09, verrร  corrisposto al raggiungimento dei 17, 27 e 32 anni di servizio.ย Per la sua attribuzione la valutazione dei requisiti prescritti รจ riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianitร , escludendo dal computo gli anni in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare piรน grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a buono.
Mediante la sottoscrizione della cosiddetta โ€œcoda contrattualeโ€ relativa alย d.P.R. 164/2002, a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2003 la prima soglia di accesso allโ€™assegno funzionale รจ stata abbassata al compimento dei diciassette anni di servizio e lโ€™importo relativo incrementato del 27%, mentre lโ€™importo relativo alla seconda soglia รจ stato incrementato del 53%.
I nuovi importi sono quelli contenuti nella tabella riportata di seguito (d.P.R. 28 aprile 2006, n. 220):
Qualifiche 17 anni 27 anni 32 anni
Ispettore superiore SUPS โ‚ฌ 1.829,40 โ‚ฌ 3.070,50 โ‚ฌ 3.531,03
Ispettore capo โ‚ฌ 1.829,40 โ‚ฌ 3.070,50 โ‚ฌ 3.531,03
Ispettore โ‚ฌ 1.829,40 โ‚ฌ 3.070,50 โ‚ฌ 3.531,03
Vice Ispettore โ‚ฌ 1.829,40 โ‚ฌ 3.070,50 โ‚ฌ 3.531,03
Sovrintendente capo โ‚ฌ 1.800,20 โ‚ฌ 3.018,20 โ‚ฌ 3.470,98
Sovrintendente โ‚ฌ 1.800,20 โ‚ฌ 3.018,20 โ‚ฌ 3.470,98
Vice Sovrintendente โ‚ฌ 1.800,20 โ‚ฌ 3.018,20 โ‚ฌ 3.470,98
Assistente capo โ‚ฌ 1.448,40 โ‚ฌ 2.949,83 โ‚ฌ 3.392,30
Assistente โ‚ฌ 1.448,40 โ‚ฌ 2.949,83 โ‚ฌ 3.392,30
Agente scelto โ‚ฌ 1.448,40 โ‚ฌ 2.949,83 โ‚ฌ 3.392,30
Agente โ‚ฌ 1.448,40 โ‚ฌ 2.949,83 โ‚ฌ 3.392,30
Per gli appartenenti al ruolo dei commissari della Polizia di Stato ed alle qualifiche equiparate delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare le misure stabilite per lโ€™assegno funzionale dal citato d.P.R. 28 aprile 2006, n. 220 sono quelle contenute nella tabella di seguito riportata:
Qualifiche 17 anni 27 anni 32 anni
Vice questore aggiunto โ‚ฌ 3.122,70 โ‚ฌ 5.144,10 โ‚ฌ 5.915,67
Commissario capo โ‚ฌ 2.770,90 โ‚ฌ 5.144,10 โ‚ฌ 5.915,67
Commissario โ‚ฌ 2.153,50 โ‚ฌ 3.231,70 โ‚ฌย 3.716,51ย 
Vice commissario โ‚ฌ 2.153,50 โ‚ฌ 3.231,70 โ‚ฌ 3.716,51