Discrasia inerente all’impiego del personale appartenente ai ruoli tecnici

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    Ultimo aggiornamento 28/03/2019

    Riportiamo il testo della lettera inviata all’Ufficio Relazioni Sindacali

    Direttore

    è stata trasmessa alla Segreteria Nazionale, dal SIULP Caserta, una specifica e sofferta nota, con la quale è stata segnalata un’eventuale discrasia inerente all’impiego del personale appartenente ai ruoli tecnici, in servizio presso la Scuola Allievi Agenti di Caserta. Questi colleghi sarebbero impiegati, in servizi di vigilanza, presso il corpo di guardia.

    Analogamente, continua la nota del SIULP di Caserta, sia un poliziotto del ruolo tecnico sia un appartenente al ruolo ordinario sarebbero impiegati, come autista/capo pattuglia, per condurre alcuni docenti presso la Scuola della Polizia di Stato e poi ricondurli presso le loro dimore e/o altrove.

    Premesso che la nota del SIULP Caserta segnala un, eventuale, utilizzo improprio di poliziotti e che, se questo impiego non fosse possibile, secondo la normativa vigente, il fatto segnalato sarebbe da interessare l’Ufficio competente.

    Il comunicato del SIULP di Caserta segnala l’esistenza di una disposizione che avrebbe sancito l’impiego del personale appartenente al ruolo tecnico, in servizio alla scuola di Caserta, nei servizi di vigilanza in concorso con un poliziotto del ruolo ordinario. Per comprendere bene la problematica e soprattutto lo stato delle relazioni sindacali tra il SIULP di Caserta e la dirigenza, secondo noi, è necessario procedere per passi analizzando il contenuto sia della decisione del Direttore sia il comunicato del SIULP Caserta. Procedendo, infatti, in quest’ordine si rileva che:
    “… Come noto, la Sezione Servizi Generali è interessata da alcune assenze connesse anche ai prossimi pensionamenti. Ne consegue una reale difficoltà ad assicurare i servizi di vigilanza dell’Istituto, di fatto indifferibili, nonché la necessità di chiamare a concorrere ai predetti servizi il personale addetto ad altre articolazioni di questo Istituto”.

    Le diciamo, Direttore, che è noto il fatto che in Polizia ci saranno dei pensionamenti e, addirittura, sbilanciandoci potremmo anche affermare che tutti i poliziotti andranno in pensione salvo casi particolari. Proprio in virtù del fatto noto, secondo noi, si dovrebbero prevedere, nell’ambito della gestione delle risorse umane, interventi strutturali tali da superare le eventuali difficoltà legate alle future assenze dovute ai noti pensionamenti. Decisioni definitive e non panacee. Riteniamo non più rinviabile, anche, l’assegnazione di nuovo personale.

    “Alla luce delle predette problematiche si è reso necessario un ricollocamento delle unità addette ai Servizi Generali, al fine di riequilibrare la consistenza organica delle turnazioni del personale ivi impiegato. Tuttavia, a causa delle assenze a vario titolo (malattie, aggregazioni, congedo ordinario ecc.), non è da escludere la possibilità che il personale addetto alle altre Sezioni di questo Istituto venga chiamato a concorrere, in sostituzione del personale assente, alle turnazioni per i servizi di vigilanza.”

    Orbene, la nota evidenzia che, in altre parole, per delle future problematiche legate ai pensionamenti, rectius prossimi pensionamenti, bisogna ricollocare le unità addette ai Servizi Generali. Ci preme rilevare, con riferimento al linguaggio usato, che il ricollocare per noi significa collocare di nuovo (o collocare nel luogo dov’era stato prima collocato). Si afferma, inoltre, che a causa delle assenze, a vario titolo, altro personale deve concorrere, in sostituzione del personale assente, alle turnazioni per i servizi di vigilanza. Questo rafforza l’idea di una diversa gestione delle risorse umane.

    “A tal ultimo proposito, in un’ottica di trasparenza, il criterio di selezione che verrà adottato, qualora possibile e fatte salve altre esigenze istituzionali connesse anche al possesso di qualifiche specifiche, sarà quello di individuare l’unità in sostituzione, con un sistema di rotazione, a partire dalle qualifiche più basse. La sostituzione durerà, qualora necessario a causa di assenze prolungate del personale dei servizi di vigilanza, al massimo per 28 giorni.”

    Direttore, il linguaggio usato nella disposizione ci lascia assai perplessi. Si parla di unità e di qualifiche più basse e non di persone oppure di lavoratori oppure di poliziotti, facendo emergere, secondo noi, quasi una lontananza tra chi deve dirigere in virtù delle responsabilità connesse all’incarico e chi collabora. Tralasciamo lo spirito del riordino e le parole spese per i nuovi distintivi di qualifica ma, sinceramente, è anomalo, per noi, leggere siffatto linguaggio.

    “Circa l’assegnazione ai predetti servizi del personale appartenente ai ruoli tecnici della Polizia di Stato, si rappresenta che sul punto la competente Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Personale Tecnico – Scientifico e Professionale – II Divisione, nel settembre 2015, ha ribadito la possibilità di impiego stabile e continuativo in mansioni attinenti al profilo professionale posseduto del personale appartenente ai ruoli tecnici della Polizia di Stato, previsto dal D.M. 18 luglio 1985.In particolare, in relazione al profilo professionale posseduto, è stata rappresentata la possibilità che il predetto personale possa essere impiegato in turni di servizio presso i COT delle Questure, allorquando la mansione cui sono destinati preveda l’uso di mezzi informatici. Per quanto attiene, invece, i servizi di vigilanza fissa alle strutture della Polizia di Stato, trattandosi di incarichi prettamente operativi, l’impiego del suddetto personale è possibile unicamente nei servizi di videosorveglianza. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, anche il personale dipendente appartenente ai ruoli tecnici della polizia di Stato, qualora necessario, potrà essere impiegato, in ausilio nei servizi di vigilanza con la specifica mansione innanzi indicata (videosorveglianza) unitamente ad almeno una unità appartenente al ruolo ordinario della Polizia di Stato.”

    Orbene l’art. 36 della legge 1° aprile 1981 n. 121 prescrive, al punto I, l’“Istituzione di ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia, di ruoli per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia, e di ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia per il cui esercizio occorre l’iscrizione in albi professionali.” Il Legislatore ha così sancito il principio di distinzione fra i vari ruoli della Polizia di Stato, ispirato dall’esigenza di valorizzare l’identità professionale del personale a essi appartenente e fondato sull’ottimizzazione delle risorse umane. A seguito della legge n. 121/81, il 24 aprile 1982 sono stati emanati i decreti n. 335, n. 337 e n. 338 recanti, rispettivamente, l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che esegue funzioni di polizia, di quello che esegue attività tecnico-scientifica o tecnica e di quello appartenente ai ruoli professionali dei sanitari. In particolare, il D.P.R. 24 aprile 1982 n. 337 prevedeva i cinque ruoli in cui si articola il personale che esegue attività tecnico-scientifica o tecnica (di seguito, per comodità, ruoli tecnici): ruolo degli operatori e collaboratori, ruolo dei revisori, ruolo dei periti, ruolo dei direttori e ruolo dei dirigenti. Tralasciamo le modifiche, anche delle qualifiche e dei ruoli, prodotte dal riordino. Ciascuno dei suddetti ruoli si articola in più qualifiche, corrispondenti a quelle previste per il personale che espleta funzioni di polizia. Il ruolo dei direttori e quello dei dirigenti, a loro volta, si suddividono, a seguito delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 5 ottobre 2000 n. 334, in cinque ruoli: quello degli ingegneri, quello dei fisici, quello dei chimici, quello dei biologi e quello degli psicologi. L’art. 1 del D.P.R. n. 337/1982 individua, inoltre, i settori cui è attinente l’attività tecnico-scientifica o tecnica svolta dal relativo personale: polizia scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, arruolamento e psicologia, servizio sanitario.

    Le nuove previsioni ordinamentali, determinate dal recente riordino delle carriere con le aggiornate dotazioni organiche, hanno avviato, inoltre, un articolato e complesso processo volto anche all’istituzione delle piante organiche per il personale dei ruoli tecnici e alla modifica del cosiddetto Mansionario approvato con il D.M, 18 luglio 1985.

    Ne consegue, in virtù della normativa vigente, che fermo restando il venir meno dei diversi settori e profili professionali e il riferimento a un unico settore di supporto logistico per il personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici e al ruolo dei sovrintendenti tecnici, a tale personale sono rimesse in ogni caso competenze tecnico-scientifiche secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 20 ter del d.P.R. 24 aprile 1982 n. 337.

    Il SIULP di Caserta ritiene che l’impiego del personale appartenente ai ruoli tecnici non sia conforme a quanto stabilito da leggi, regolamenti e circolari vigenti. Nel caso in cui la nota richiamata dalla disposizione interna, “…settembre 2015…”, fosse quella destinata alla Questura di Belluno, si precisa che la predetta nota enucleava qualcosa unicamente per quella Questura e non per le strutture della Polizia. Tralasciando l’inquadramento tra le fonti del diritto della nota richiamata.

    “…Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, anche il personale dipendente appartenente ai ruoli tecnici della polizia di Stato, qualora necessario, potrà essere impiegato, in ausilio nei servizi di vigilanza con la specifica mansione innanzi indicata (videosorveglianza) unitamente ad almeno una unità appartenente al ruolo ordinario della Polizia di Stato”.

    Direttore, in virtù della disposizione interna, le chiediamo:

    1. A)  Se possibile svolgere compiti di corpo di guardia, eventualmente, con un solo operatore del ruolo ordinario.
    2. B)  Se, per legittimo impedimento del poliziotto del ruolo ordinario, il poliziotto appartenente al ruolo tecnico resta da solo a videosorvegliare senza alcun ausilio operativo.
    3. C)  Senza l’impiego dell’operatore tecnico chi videosorveglia struttura.
    4. D)  Se, nei confronti di coloro che appartengono al ruolo ordinario e che hanno svolto il servizio divideosorveglianza, è stata applicata tutta la normativa vigente.

    Pertanto, alla luce di quanto esposto, si chiede di aver urgentissimo riscontro alla presente nota.

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