D.M. 23 dicembre 2003

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Ultimo aggiornamento 06/07/2019

Determinazione dell’assegno di valorizzazione dirigenziale per i funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, ai sensi dell’art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

 

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

di concerto con

I MINISTRI DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DELL’INTERNO, DELLA DIFESA, DELLA GIUSTIZIA E DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

 

Visto l’art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha stanziato 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate;

 

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante il sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell’art. 7 della Legge 29 Marzo 2001, n. 86;

 

Considerato che il predetto art. 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002, prevede che la ripartizione delle risorse possa avvenire anche attraverso l’attribuzione di trattamenti perequativi al fine di realizzare una valorizzazione graduale dei trattamenti economici del personale direttivo sopra richiamato «fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e agli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 …»;

 

Ritenuto di dover attuare la valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici del personale interessato con gradualita’, in relazione:

a) alla rilevanza delle funzioni in rapporto all’ordinamento gerarchico dei ruoli;

b) alla necessita’ di assicurare un rilievo economico adeguato in rapporto alle risorse disponibili, tenuto anche conto degli incrementi conseguenti all’introduzione del sistema dei parametri stipendiali di cui al decreto legislativo n. 193 del 2003, sopra richiamato;

 

Ritenuto pertanto necessario, in relazione alle risorse stanziate, attuare la prevista graduale valorizzazione dei predetti trattamenti economici con riguardo al personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto o qualifica corrispondente della Polizia di Stato e le qualifiche e gradi corrispondenti delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, in relazione alle funzioni di piu’ elevato livello, alla maggiore contiguita’ dello stesso personale con i dirigenti delle medesime Forze di polizia e delle Forze armate ed alla prevista sostituzione degli stessi dirigenti, con precedenza rispetto al personale con qualifica di commissario capo e qualifica o grado corrispondente;

 

 

Decreta:

 

Articolo 1

1. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ai vice questori aggiunti e qualifiche corrispondenti della Polizia di Stato, al personale che riveste qualifiche corrispondenti delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche’ ai tenenti colonnelli e maggiori delle Forze di polizia ad ordinamento militare e gradi corrispondenti delle Forze armate e’ attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2003, un assegno di valorizzazione dirigenziale di 1.752 euro annui lordi per tredici mensilita’, utilizzando per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 lo stanziamento di 35 milioni di euro, di cui all’art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

2. A decorrere dall’anno 2006, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’interno e gli altri Ministri interessati, l’assegno di cui al comma 1 e’ rideterminato ogni triennio sulla base dell’entita’ dei destinatari, fermo restando lo stanziamento di cui all’art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

3. L’assegno di valorizzazione dirigenziale di cui al presente articolo e’ pensionabile ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e non produce effetti ai fini della determinazione dell’indennita’ di ausiliaria e dell’attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.

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