Criterio per il calcolo del congedo ordinario residuo a seguito di passaggio dell’orario di lavoro dal regime a settimana su 6 giorni a quello su 5 giorni lavorativi.

1255

Ultimo aggiornamento 18/12/2020

N. 557/RS/01/13/3348  – 20 settembre 2010

Criterio per il calcolo del congedo ordinario residuo a seguito di passaggio dell’orario di lavoro dal regime a settimana su 6 giorni a quello su 5 giorni lavorativi.

Si fa riferimento alla nota n. 778/09 del 21 dicembre 2009, di codesta O.S. concernente l’oggetto.

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha fatto presente che le giornate di congedo ordinario precedentemente maturate nel rispetto delle disposizioni contrattuali, andranno computate considerando l’articolazione dell’orario di lavoro dell’Ufficio in cui il dipendente presta servizio al momento della fruizione delle ferie in esame, e, cioeÌ€, nel caso prospettato, non computando, nel congedo richiesto, il sabato, che, ovviamente, in uffici che in tale giornata non effettuano prestazioni lavorative, deve essere considerato come giornata non lavorativa, alla. stregua della domenica..

E’ stato evidenziato che il criterio sopra  illustrato non determina alcuna disparitaÌ€ di trattamento rispetto alle modalitaÌ€ di fruizione del congedo ordinario pregresso del personale che effettua turni organizzati su sei giorni lavorativi, trattandosi, nel caso in esame, del legittimo recupero di congedo ordinario maturato in proporzione all’attivitaÌ€ di servizio a suo tempo prestata dagli interessati.

Infine, la citata Direzione Centrale ha rappresentato che il computo del periodo di congedo ordinario spettante al personale in questione, l”elativo all’anno in cui l’Ufficio ha modificato l’articolazione dell’orario di servizio, m1draÌ€ ovviamente effettuato con il criterio della proporzionalitaÌ€ in dodicesimi, nel rispetto dei periodi indicati dall’art. 14 del DPR n. 395/95.

Conformi indicazioni sono state fornite al Compartimento Polizia Ferroviaria di Bari.

Advertisement