Concorsi: le valutazioni medico legali di idoneità devono basarsi su regole scientifiche – Cons. Stato sent. nr. 457/08 del 20 novembre 2007

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Ultimo aggiornamento 22/07/2013

Concorsi: le valutazioni medico legali di idoneità devono basarsi su regole scientifiche. Così ha sentenziato il CdS che ha ravvisato, nel giudizio della Commissione esaminatrice, estrema superficialità nell’accertamento medico-legale, stabilendo come le valutazioni di cui all’art. 2, n. 11, dpr. 904/83 per l’accesso alla ps (ispirate ad un particolare rigore) non si devono sottrarre ai comuni criteri di controllo sulla “veridicità dei fatti accertati e sulla regola scientifica applicata”. La sentenza riconferma la possibilità di sindacato del Giudice amministrativo anche sulle valutazioni medico legali di idoneità relative all’ammissione ad un impiego pubblico, che rientrano nella c.d. “discrezionalità tecnica” della p.a.; il giudizio, infatti, deve essere personalizzato e deve risultare, se posto in relazione con il complesso degli altri elementi del procedimento, esente da illogicità intrinseche, tenendo conto in pratica non solo dell’esito del colloquio con il candidato, ma anche di altri elementi acquisiti nell’ambito del procedimento stesso, in modo che lo stesso giudizio sia frutto di un iter logico approfondito, coerente e motivato, a pena della illegittimità ed annullabilità dei provvedimenti conseguenti.

 

Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 457/08 del 20 novembre 2007 – dep.12/02/2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.457/2008

Reg.Dec.

N. 878 Reg.Ric.

ANNO 2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 878/2002 proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma;

c o n t r o

– sig……, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma n. 11173 del 6 dicembre 2000.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza del 20 novembre 2007 il Consigliere Francesco Bellomo e udito l’avv. dello Stato Bachetti;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sig….. domandava l’annullamento del provvedimento notificato il 29 luglio 1998 con il quale la commissione esaminatrice del concorso per l’arruolamento di 780 allievi agenti di Polizia di Stato bandito con d.M. 8/11/1996 aveva formulato giudizio di non idoneità psico-fisica attitudinale.

A fondamento del ricorso, premesso che il giudizio era motivato sull’accertamento a suo carico di una personalità ansiosa ed impulsiva, deduceva plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’Interno.

Con sentenza n. 11173 del 6 dicembre 2000 il TAR rigettava il ricorso.

2. La sentenza è stata appellata da Ministero dell’Interno, che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado. E’ stata disposta istruttoria al fine di acquisire chiarimenti in ordine agli atti posti in essere in esecuzione della sentenza gravata, da cui è emerso che l’amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza.

La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 20 novembre 2007.

D I R I T T O

1. La sentenza appellata ha ritenuto manifestamente irragionevole il giudizio secondo cui l’interessata sarebbe “soggetto ansioso, impulsivo, tendenzialmente depresso”, ravvisando estrema superficialità nell’accertamento medico-legale all’uopo condotto, vieppiù alla luce del pregresso servizio della donna nel corpo di Polizia Municipale del Comune di …….

Obietta l’appellante che il TAR, pur formalmente aderendo all’orientamento che vuole insindacabile nel merito il giudizio della commissione medica, avrebbe sconfinato proprio in siffatto sindacato.

La censura è infondata.

Per quanto le valutazioni da effettuare ai sensi dell’art. 2, n. 11 D.P.R. 904/83 per l’accesso alla Polizia di Stato siano ispirate ad un particolare rigore, dando risalto – come osserva l’appellante – anche ad imperfezioni della personalità che escludano quel pieno equilibrio indispensabile per lo svolgimento del servizio, ciò nondimeno dette valutazioni non si sottraggono ai comuni criteri di controllo sulla veridicità dei fatti accertati e sulla regola scientifica applicata.

Nella specie il TAR ha colto, con motivazione non oggetto di specifica critica, la debolezza estrinseca del giudizio medico-legale sotto un duplice profilo, attinente vuoi alla esistenza delle alterazioni della personalità rilevate, vuoi alla loro qualificazione nelle fattispecie contemplate dall’art. 2, n. 11 D.P.R. 904/83. Valorizzando al riguardo sia la mancata indicazione degli elementi o dei tests eventualmente somministrati, sia la mancata considerazione del pregresso servizio svolto dall’interessata nel corpo di Polizia Municipale del Comune di ….

2. L’appello deve essere respinto. Nulla per spese, non essendosi l’appellata costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 20 novembre 2007, con l’intervento dei sigg.ri:

Giovanni Ruoppolo Presidente

Carmine Volpe Consigliere

Paolo Buonvino Consigliere

Luciano Barra Caracciolo Consigliere

Francesco Bellomo Consigliere Est.

Presidente

Giovanni Ruoppolo

Consigliere Segretario

Francesco Bellomo Giovanni Ceci

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il…12/02/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

Maria Rita Oliva

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 

N.R.G. 878/2002

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