Concorsi: la Commissione attitudinale, nei casi di sospensiva di un giudizio, deve tener conto delle risultanze del corso frequentato dal ricorrente – Cons. Statosent. nr. 72/07 del 21.11.2006

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Ultimo aggiornamento 22/07/2013

Concorsi: la Commissione attitudinale, nei casi di sospensiva di un giudizio, deve tener conto delle risultanze del corso frequentato dal ricorrente. Il Consiglio di Stato ha ribadito il principio per cui, quando un candidato ad un concorso partecipa al corso di formazione – a seguito di una pronuncia giurisdizionale che abbia sospeso o annullato l’atto di esclusione per carenza dei requisiti attitudinali – la Commissione attitudinale per l’accertamento della idoneità al servizio di Polizia, pur titolare di poteri tecnico-discrezionali, deve rinnovare il proprio giudizio tenendo anche conto delle risultanze della frequenza, con profitto, del corso.

 

Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 72/07 del 21.11.2006 – dep. 18.01.2007

 

Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 72/07 del 21.11.2006 – dep. 18.01.2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.72/2007

Reg.Dec.

N. 3034 Reg.Ric.

ANNO 2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3034 del 2002, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Sig………………, rappresentato e difeso dagli avvocati ………………………………….., ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via di ……………………….., presso lo studio del secondo;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I ter, 20 dicembre 2001, n. 11901, e per la reiezione del ricorso di primo grado n. 10467 del 2000;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato del 21 gennaio 2003 e vista la memoria del 28.10.2006, nonché la produzione documentale del 28.9.2006;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Giuseppe Romeo alla pubblica udienza del 21 novembre 2006;

Uditi l’avvocato dello Stato Ferrante per il Ministero appellante e l’avvocato …………………per delega dell’avv. …………..;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. L’appellato ha chiesto di partecipare al concorso per l’arruolamento di 780 allievi agenti di Polizia di Stato, indetto con decreto del 9 novembre 1996.

Il primo giudizio di inidoneità per carenza dei requisiti attitudinali è stato annullato dal TAR Lazio con sentenza n. 1004 del 15.2.2000, per difetto di motivazione e per vizi formali del procedimento, salvi gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione.

Il TAR Liguria ha dapprima sospeso gli effetti dell’atto di esclusione (con l’ordinanza n. 603 del 1998), e il ricorrente è stato, nelle more, ammesso con riserva al corso di formazione per Allievi Agenti, al termine del quale, in data 18 dicembre 1999, è stato dichiarato idoneo al servizio di polizia, ed è stato rinviato al luogo di residenza, senza essere avviato al servizio attivo.

Passata in giudicato la sentenza di annullamento del primo giudizio di inidoneità, l’Amministrazione ha convocato l’interessato per reiterare le prove attitudinali, e l’interessato è stato ancora giudicato inidoneo dalla Commissione, e, quindi, escluso dal concorso.

I provvedimenti sono stati impugnati dall’interessato innanzi al TAR Lazio, che, con la sentenza di cui l’Amministrazione chiede la riforma, li ha annullati, compensando le spese.

2. L’appellato si è costituito in giudizio ed ha depositato una memoria, con cui ha controdedotto ed ha chiesto che il gravame sia respinto, alla luce dei giudizi positivi riportati dall’interessato nei rapporti informativi, e dell’orientamento giurisprudenziale, emerso di recente con le decisioni di questa Sezione n. 2636/2006 e n. 2598/2006.

4. All’udienza del 21 novembre 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Nel presente giudizio, è controversa la legittimità del provvedimento con cui il Ministero dell’Interno – in sede di esecuzione della sentenza del TAR per il Lazio n. 1004 del 2000 – ha reiterato il giudizio di inidoneità dell’appellato, in ordine all’ammissione al concorso per l’arruolamento di 780 allievi agenti di Polizia di Stato, indetto con decreto del 9 novembre 1996.

Con la sentenza impugnata n. 11901 del 2001, il TAR per il Lazio ha annullato l’atto – di data 9 giugno 2000 – con cui la Commissione per l’accertamento dei requisiti attitudinali ha espresso il secondo giudizio di inidoneità, rilevando che incongruamente essa non ha attribuito rilievo alle risultanze del corso (cui l’interessato è stata ammesso con riserva, nel corso del giudizio conclusosi con la precedente sentenza n. 1004 del 2000).

2. Col gravame in esame, il Ministero dell’Interno ha dedotto che:

a) in base agli articoli 3 e 4 del d.P.R. n. 904 del 1983, la commissione deve valutare i requisiti attitudinali dei candidati, attribuendo rilievo alle sole circostanze ivi indicate;

b) nella specie, la commissione è giunta al secondo giudizio di inidoneità, nell’esercizio dei suoi poteri tecnico-discrezionali, insindacabili in sede di legittimità;

c) la commissione non avrebbe potuto attribuire rilievo alle risultanze del corso, che consiste in un insegnamento di carattere teorico-pratico e non ha attinenza con l’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 4 del d.P.R. n. 904 del 1983.

3. Le censure dell’appellante – da trattare congiuntamente per la loro connessione – sono infondate e vanno respinte, alla luce del recente orientamento giurisprudenziale, che innova rispetto al precedente, mutuato da un costante indirizzo giurisprudenziale assunto dalla Sezione IV del Consiglio di Stato (si veda in proposito C.S., n. 2727 del 2006).

La sentenza impugnata si è correttamente ispirata al principio per cui, quando il candidato al concorso di allievo agente partecipa al corso (a seguito di una pronuncia giurisdizionale che abbia sospeso o annullato l’atto di esclusione per carenza dei requisiti attitudinali), la commissione – pur titolare di poteri tecnico-discrezionali – deve rinnovare il proprio giudizio tenendo anche conto delle risultanze del medesimo corso.

E’ ben vero che – come rilevato dal Ministero – sono diverse le valutazioni sui requisiti attitudinali (incentrate sul possesso di una personalità sufficientemente matura, della capacità di controllare le proprie istanze istintuali e di uno spiccato senso della responsabilità) rispetto a quelle effettuate durante il corso di formazione (attinenti agli insegnamenti teorici e pratici).

Tuttavia, quando deve riformulare il giudizio sui requisiti attitudinali in esecuzione di una statuizione del giudice amministrativo, la commissione si deve ispirare al principio di buona amministrazione e deve tenere conto non solo delle risultanze del colloquio e dei tests, ma anche delle valutazioni di altri organi del Ministero dell’Interno, nel frattempo formulate nel corso del procedimento (si veda C. S., sez. VI, dec. n. 2636/2006).

Questa statuizione, che il Collegio ritiene di condividere, evita che si operi una irragionevole, radicale cesura tra il giudizio della competente Commissione attitudinale per l’accertamento della idoneità al servizio di Polizia, e le valutazioni espresse, sia pure ad altri fini, da parte di organi anch’essi competenti ad esprimere il giudizio finale al termine del corso, che il candidato ha frequentato con profitto.

Infatti, alle obiettive risultanze – aventi per oggetto i comportamenti tenuti durante i mesi di frequenza del corso – va riconosciuto rilievo per valutare compiutamente la complessiva personalità del candidato, anche sotto il profilo dei requisiti attitudinali.

Va pertanto confermata la sentenza gravata, che ha correttamente ritenuto viziato da eccesso di potere l’atto di esclusione, perché non ha tenuto conto dei provvedimenti nel frattempo emessi da altri organi del Ministero, a seguito della frequenza alla scuola allievi di Alessandria .

4. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 21 novembre 2006, presso la sede del Consiglio di Stato, con l’intervento dei signori:

Giorgio Giovannini Presidente

Sabino Luce Consigliere

Carmine Volpe Consigliere

Gianpiero Paolo Cirillo Consigliere

Giuseppe Romeo Consigliere est.

Presidente

GIORGIO GIOVANNINI

Consigliere Segretario

GIUSEPPE ROMEO VITTORIO ZOFFOLI

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.18/01/2007

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA

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