Concorsi: il candidato non può invocare a sua giustificazione che l’assunzione di stupefacenti sia riferibile solo ad un episodio isolato – Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 2352/06 del 13.01.2006

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Ultimo aggiornamento 22/07/2013

Concorsi: il candidato non può invocare a sua giustificazione che l’assunzione di stupefacenti sia riferibile solo ad un episodio isolato. Il Collegio ha ritenuto che, allorché la disciplina legale e la prassi amministrativa conseguente prevedano, come causa preclusiva del giudizio di idoneità, la presenza di sostanze stupefacenti superiori ad un determinato valore (a ciò collegando un giudizio medico di tossicomania), non si può invocare la circostanza che si tratterebbe di un episodio isolato di assunzione di stupefacente, non avendo la Commissione medica modo di valutare, al di là delle analisi di laboratorio, la veridicità di tali affermazioni e dovendo quindi attenersi al valore obiettivo riscontrato all’analisi di laboratorio. Un diverso orientamento è stato affermato dal Consiglio di Stato ma solo rispetto alla sanzione destitutoria ( CdS, sez. IV, nr. 20/1999; in senso analogo Tar Lazio, sez. I, nr. 9812/2003) che non si ritiene giustificata da una singola assunzione di sostanza stupefacente.

 

Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 2352/06 del 13.01.2006 – dep. 27.04.2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2352/2006

Reg.Dec.

N. 4689 Reg.Ric.

ANNO 2001

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliato in Roma, via del Portoghesi 12;

contro

il Sig………………., non costituitosi;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, Sez. I, n. 502 del 22.2.2000;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria prodotta dalla parte a sostegno della propria difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2006 relatore il Consigliere Giancarlo Montedoro.

Udito l’avv.to dello Stato Giacobbe.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O E D I R I T T O

L’appello è fondato.

Con ricorso al Tar per la Campania il Sig. ………………..ha chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale un’apposita commissione lo ha giudicato inidoneo dal punto di vista psico-fisico all’arruolamento fra gli agenti ausiliari della Polizia di Stato.

Con la sentenza che l’Avvocatura dello Stato ha impugnato per conto del MINISTERO DELL’INTERNO, il Tar ha ritenuto l’illegittimità del provvedimento, basato su insufficiente istruttoria, e non congruamente motivato, e lo ha , conseguentemente, annullato.

La sentenza è stata impugnata perché il provvedimento oggetto del giudizio è basato sulla circostanza che la Commissione medica nominata per l’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati a reclutamento di 1100 agenti ausiliari della Polizia, cui il Sig………….. aveva chiesto di partecipare, ha accertato a carico di quest’ultimo, un “rilievo anamnestico ed immunometrico di laboratorio di uso non terapeutico di sostanze stupefacenti ( cannabinoidi ) In conseguenza di tale accertamento la Commissione, ai sensi dell’art.2 punto 29 del d.p.r.n 904/1983, lo ha giudicato inidoneo.

Il Tar ha ritenuto fondate le censure del ricorrente relative al carattere occasionale e non abituale dell’assunzione di droga, dato che l’accertamento svolto dalla commissione aveva consentito di individuare un singolo episodio e non una situazione di tossicomania come previsto dalla legge.

L’amministrazione – rileva la difesa erariale – non dispone che delle analisi di laboratorio per accertare le tossicomanie, a fronte dell’esito positivo di tali analisi, non sarebbe consentito farne questione di abitualità nell’assunzione.

L’accertamento della tossicomania diverrebbe altrimenti oggetto di una probatio diabolica.

Chiunque potrebbe affermare di aver fumato uno spinello una volta tanto, così determinando l’entrata in Polizia di abituali assuntori di sostanze stupefacenti.

La Commissione ha sottoposto il candidato a controllo anche con la metodica del gas-massa (GSM).

Il procedimento prevede che il candidato sia sopposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio, per cui non si ravvisano illegittimità procedimentali nel giudizio pronunciato a seguito di tali accertamenti.

Solo i candidati che abbiano superato senza rilievi la visita psicofisica possono essere sottoposti agli ordinari accertamenti attitudinali.

Il MINISTERO quindi non poteva proseguire oltre ma doveva escludere immediatamente il ricorrente.

Il Sig…………………… non si è costituito.

Ritiene il Collegio che, nella specie, va condivisa la giurisprudenza rigorosa del Consiglio di Stato la quale ha ritenuto che, allorché la disciplina legale e la prassi amministrativa conseguente prevedano come causa preclusiva del giudizio di idoneità la presenza di sostanze stupefacenti superiori ad un determinato valore ( a ciò collegando un giudizio medico di tossicomania ) non possa invocarsi la circostanza che si tratterebbe di un episodio isolato di assunzione di stupefacente, non avendo la Commissione medica modo di valutare, al di là delle analisi di laboratorio, la veridicità di tali affermazioni e dovendo quindi attenersi al valore obiettivo riscontrato all’analisi di laboratorio ( CdS IV 11 novembre 2002 n. 6185 ; CdS Sez. I 9 dicembre 1999 n. 487 ).

Un diverso orientamento è stato affermato dal Consiglio di Stato ma solo rispetto alla sanzione destitutoria ( CdS IV 12 gennaio 1999 n.20 ; in senso analogo Tar del lazio Sez. I, 11 novembre 2003 n. 9812 ) che non si ritiene giustificata da una singola assunzione di sostanza stupefacente.

Solo un isolato e remoto precedente ritiene non sufficiente a precludere l’arruolamento ai sensi dell’art. 31 del r.d. 3 gennaio 1926 n. 126 un episodio isolato di assunzione di sostanze stupefacenti, ma, per detta decisione, tanto vale allorché l’assunzione dello stupefacente non si sia tradotta in uno stato patologico del fisico o della psiche del soggetto, che è quanto deve escludersi nell’ipotesi in cui – come nel caso di specie – il soggetto risulti positivo ai test di laboratorio, rivelando nel fisico, a distanza di tempo, tracce dell’episodio di assunzione dello stupefacente.

Ne consegue l’accoglimento dell’appello ed il rigetto del ricorso.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l’effetto annulla la sentenza impugnata, e respinge il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI Presidente

Sabino LUCE Consigliere

Giuseppe ROMEO Consigliere

Lanfranco BALUCANI Consigliere

Giancarlo MONTEDORO Consigliere est.

Presidente

GIORGIO GIOVANNINI

Consigliere Segretario

GIANCARLO MONTEDORO GIOVANNI CECI

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il..27/04/2006

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Per il Direttore della Sezione

GIOVANNI CECI

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