Promozione a Primo Dirigente: trattamento economico spettante.

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    Nelle more che il lavoro che stiamo svolgendo per anticipare lo sblocco del tetto salariale (trattamento economico per promozione a qualifica superiore, assegno di funzione, scatti gerarchici ecc. ecc.) a partire dal primo novembre p.v. porti al raggiungimento dell’obiettivo prefissato grazie anche alla protesta in atto che prevede la non proroga degli orari in deroga e della reperibilità pattizia, riteniamo utile fare un aggiornamento su alcune posizioni che pur essendo rientrate nel blocco imposto dal citato tetto salariale di fatto, come avvenuto per i Vigili del Fuoco, non dovevano rientrare tra le posizioni che il blocco ha congelato al 31.12.2010.

    Tra queste posizioni rientrano, sicuramente le promozioni alla qualifica di Dirigente Generale e Primo Dirigente poiché tale iter non è inquadrabile nella dizione di “normale progressione di carriera comunque denominata”, come recita il c.d. decreto Brunetta, ma in posizioni completamente avulse dalla normale progressione in qualifica. La prima infatti, quella di Dirigente Generale si annovera negli atti di alta amministrazione del Consiglio dei Ministri (al pari della nomina a Prefetto per la quale, come noto il blocco non ha trovato applicazione) mentre la seconda, per procedure e regole che la presiedono, tenendo conto che al termine del corso è previsto anche un esame senza il superamento del quale la qualifica non è attribuita, va annoverata tra le procedure che presiedono ai concorsi e che, in quanto tali non è soggetta al blocco.

    A supportare questa tesi, dal SIULP rimarcata sin dal 2011 è giunto anche un parere del Ministero dell’Economia e Finanze che, su richiesta del Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha affermato che al personale che aveva conseguito la qualifica di Primo Dirigente dei Vigili del Fuoco andava attribuito il relativo trattamento economico previsto atteso che le procedure per il conseguimento di detta qualifica non rientravano tra quelle di “normale progressione di carriera comunque denominata” prevista dal decreto Brunetta. Ciò in considerazione del fatto che le modalità di selezione, la frequenza del corso e l’esame finale previsto rappresentavano una nuova posizione giuridica (novatio giuridica) che non poteva rientrare tra le posizioni conseguite con la normale progressione di carriera.

    Sulla scorta di questa novità, e così come richiesto dal SIULP l’Amministrazione provvedeva ad inviare all’Ufficio Centrale di Bilancio del Dipartimento 5 decreti di primi dirigenti che avevano conseguito la nomina dal 1° gennaio 2011 allegando anche il parere del M.E.F. redatto per i primi dirigenti dei Vigili del Fuoco. Il predetto Ufficio provvedeva alla registrazione dei predetti decreti senza effettuare alcun rilievo. Ciò, ovviamente presupponeva la giustezza della tesi da noi sostenuta e cioè che il conseguimento della qualifica di primo dirigente obbligava l’Amministrazione anche all’attribuzione del relativo trattamento economico poiché non rientrante nel blocco previsto per effetto dell’articolo 1, commi 9 e 21 del richiamato decreto Brunetta.

    Ricevuti i primi 5 decreti registrati l’Amministrazione, opportunamente provvedeva ad inviare tutti i restanti decreti relativi a tutte le nomine del 2011, del 2012 e del 2013 certa che il predetto Ufficio Centrale del Bilancio effettuasse la relativa e prevista registrazione per l’attribuzione del trattamento economico spettante.

    L’UCB, contrariamente a quanto fatto per i primi cinque, di fronte al numero consistente dei nuovi decreti inviati, richiedeva un parere al MEF circa la legittimità a dare corso alla richiesta del Dipartimento della P.S. premettendo che, che a suo giudizio gli stessi andavano registrati anche alla luce delle osservazioni che lo stesso MEF aveva fatto in merito a quelli dei Vigili del Fuoco e che, pertanto, restava in attesa di determinazioni da parte di quel Dicastero sui restanti decreti pervenuti.

    Ad oggi nessuna indicazione risulta pervenuta dal MEF circa il parere richiesto.

    La sola novità che si registra, e per la quale abbiamo già provveduto ad inviare un telegramma urgente all’Amministrazione per la ulteriore ed incomprensibile disparità di trattamento che si è realizzata, riguarda il fatto che l’iter amministrativo dei primi 5 decreti è giunto a conclusione e che, pertanto gli stipendi dei relativi intestatari saranno aggiornati con la mensilità di agosto 2014.

    Al di là degli aspetti tecnici, che pure rilevano al neo per i cinque colleghi interessati quello che emerge è il fatto che la registrazione dei primi cinque decreti e il pagamento del trattamento dovuto sicuramente vanno nella direzione dal SIULP sempre rivendicata e cioè che il conseguimento della nomina a primo dirigente comporta anche l’attribuzione del relativo trattamento economico spettante a prescindere dal blocco del tetto salariale.

    Nella nota inviata al Dipartimento, stante questa ulteriore e positiva novità, e a prescindere dalla battaglia che stiamo conducendo per anticipare per tutto il personale lo sblocco del tetto salariale, abbiamo invocato un sollecito al MEF affinché risponda al parere richiesto dall’UCB anche per evitare contenziosi amministrativi con inevitabile aggravi per le casse dell’orario attesa la palese ed ingiustificabile disparità di trattamento che da agosto si concretizza tra colleghi della stessa Amministrazione e dello stesso corso dirigenziale.

    Sarà nostra cura comunicare urgentemente ogni altro ulteriore sviluppo che la vicenda avrà nelle prossime settimane.

    Nell’allegato la lettera inviata al Capo della Polizia

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