Convenzione con la Cassa di Assistenza Sociale e Sanitaria (CASPIE)

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Ultimo aggiornamento 10/02/2015

Riportiamo il testo della circolare nr. 559/C/5/H/83 dell’8 aprile

Convenzione con la Cassa di Assistenza Sociale e Sanitaria (CASPIE), per l’erogazione di contributi economici a fronte di spese sanitarie a favore dei dipendenti della Polizia di Stato nonché coniuge, ±!gli, convivente more uxorio e relativi figli – quali interamente risultanti dallo stato di famiglia.

In merito alla Convenzione del 19 dicembre 20 il tra Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la CASPIE, sono state concordate dalle parti le modifiche al seguente articolo, mediante l’inserimento del comma aggiuntivo riportato, a decorrere dal 01/01/2014(1)

Art. 7- Variazioni durante il periodo di vigenza della Convenzione.

Introduzione del punto 7.3

7.3 E’ data facoltà al Dipendente che, per esigenza di servizio, risulti non convivente con il proprio nucleo familiare – in quanto trasferito ad altra sede lavorativa – di inserire e/o mantenere in assistenza il nucleo stesso pur venendo meno il vincolo della convivenza, inviando opportuna autocertificazione di composizione del nucleo familiare.

Resta salvo il contenuto della Convenzione e le informazioni diramate con circolari pari numero del 3 e del 20 gennaio, 19 marzo e 2 luglio 2012, 2 maggio 2013, 21 gennaio e 18 febbraio 2014.

(1) Appendice alla convenzione, pur se perfezionata in data successiva alla decorrenza (01/01/2014), si intenderà operante con effetto dalle ore 00:00 del 01/01/2014.

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