Contribuzione su assegno alimentare

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Ultimo aggiornamento 08/06/2019

Riportiamo il testo della nota ministeriale nr. 1238/2014 del 16 aprile 2014 –  557/RS/557/RS/01/3312

Ai fini dell’informazione a codeste OO.SS., si rappresenta che l’INPS, con circolare 16 gennaio 2014; n. 6, ha chiarito che l’assegno alimentare corrisposto ai dipendenti sospesi dal servizio costituisce reddito da lavoro dipendente e; come tale, deve essere assoggettato a contribuzione.

L’orientamento dell’Istituto deriva dal principio del! ‘unificazione delle basi imponibili (quella fiscale e quella previdenziale) già introdotto dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

Quanto sopra trova applicazione, come precisato, nella citata circolare dell’Ente Previdenziale, a decorrere dalla mensilità stipendiale di ottobre 2012.

Si comunica, pertanto, che anche per il personale della Polizia di Stato, l’assegno in argomento sarà assoggettato a contribuzione.

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