
Articolo 37. Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

Articolo 38. Decorrenza del provvedimento
1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Articolo 39. Norma programmatica
1. Le procedure di cui al Decreto legislativo 12 Maggio 1995, n. 195, da attivare subordinatamente alle risorse rese disponibili dalla legge finanziaria per l'anno 2008 integreranno, anche con riguardo alla parte normativa, le previsioni contenute nel presente decreto.

Articolo 40. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 49,775 milioni di euro per l'anno 2006, in 326,567 milioni di euro per l'anno 2007 e in 720,576 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede:
a) per l'anno 2006, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) per l'anno 2007, quanto a 75,000 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto a 251,567 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) a decorrere dall'anno 2008, quanto a 75,000 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto a 645,576 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; autorizzazioni iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.1.5.4 «Fondi da ripartire per oneri di personale», al capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.