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D.P.R.

n.  738   del  25 Ottobre 1981
Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1981, n. 342

Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio


 Premessa
 Articolo 1. Utilizzazione del personale invalido.
 Articolo 2. Accertamento dell'invalidità.
 Articolo 3. Destinazione.
 Articolo 4. Istituzione di una commissione consultiva.
 Articolo 5. Composizione della commissione consultiva.
 Articolo 6. Utilizzazione per le esigenze del Fondo assistenza della pubblica sicurezza
 Articolo 7. Stato giuridico - Trattamento - Indennità speciale.
 Articolo 8. Trasferimento del personale invalido.
 Articolo 9. Copertura dell'onere finanziario.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 94 della L. 1 aprile 1981, n. 121, concernente delega al Governo per l'utilizzazione, nell'ambito della stessa Amministrazione, degli appartenenti alle forze di polizia che abbiano subito un'invalidità, la quale non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, per effetto di ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di compiti d'istituto;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della L. 1° Aprile 1981, n. 121;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro;


Emana il seguente decreto:

Articolo 1. Utilizzazione del personale invalido.
Il personale delle forze di polizia indicate nell'art. 16 della L. 10 aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una invalidità, che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, derivante da ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto, è utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta (1) (2) .

Articolo 2. Accertamento dell'invalidità.
L'invalidità, che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, è accertata dalle commissioni di cui agli articoli 165 e seguenti del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Le commissioni di cui al precedente comma devono altresì fornire indicazioni sull'utilizzazione del personale stesso, tenendo conto del grado di invalidità determinato dalle ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza degli eventi indicati nel precedente art. 1 (3) .


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(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 6, L. 31 Marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6. Peraltro, l'abrogazione non è più contenuta nella nuova formulazione del suddetto articolo 6, come modificato dall'art. 4, L. 29 Marzo 2001, n. 86.

Articolo 3. Destinazione.
L'autorità competente secondo gli ordinamenti delle singole forze di polizia, sentita la commissione di cui al successivo art. 4, con proprio provvedimento determina i servizi d'istituto cui il dipendente invalido va destinato.

Nel provvedimento viene fissata la data di decorrenza della nuova destinazione, tenuto conto della natura e del grado della invalidità accertata, nonché delle esigenze di servizio (4) .

Articolo 4. Istituzione di una commissione consultiva.
Presso i Ministeri o comandi competenti è istituita una commissione, la quale, tenuto conto del giudizio e delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, esprime il proprio parere in ordine ai servizi d'istituto in cui il personale invalido può essere utilizzato, compresi quelli relativi all'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale (5) .

Articolo 5. Composizione della commissione consultiva.
I criteri per la composizione e la nomina delle commissioni di cui all'articolo precedente sono stabiliti con decreto dei Ministri interessati (6) .

Articolo 6. Utilizzazione per le esigenze del Fondo assistenza della pubblica sicurezza
Il personale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi d'istituto ai sensi del precedente art. 2, può essere anche utilizzato per le esigenze del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza (7) .

Articolo 7. Stato giuridico - Trattamento - Indennità speciale.
Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico previsti per le carriere di appartenenza.

L'interessato che abbia ottenuto il riconoscimento dell'invalidità a norma degli articoli precedenti ha diritto alla corresponsione, su domanda da presentare entro sei mesi dal riconoscimento stesso, di una indennità speciale «una tantum», proporzionata al grado di invalidità accertato, non cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo, il cui importo è pari a quello dell'equo indennizzo previsto dalle vigenti disposizioni maggiorato del venti per cento.

Si applicano le disposizioni relative all'equo indennizzo, ad eccezione dell'art. 49, secondo e terzo comma, del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686. La maggiorazione del venti per cento viene corrisposta a titolo di anticipo dopo il riconoscimento dell'invalidità da parte delle commissioni mediche di cui al precedente art. 2 (8) .

Articolo 8. Trasferimento del personale invalido.
Le autorità competenti secondo i vigenti ordinamenti, in relazione anche alla qualifica o grado rivestito dall'interessato, possono disporre, a domanda e sentita la commissione di cui all'art. 4, il trasferimento ad altra sede del personale invalido per accertate esigenze di assistenza e di cura.

Il trasferimento può essere disposto in sede diversa da quella richiesta, purché la località soddisfi ugualmente le esigenze di assistenza e di cure di cui al comma precedente.

Ove esigenze di servizio impediscano il trasferimento richiesto, l'accertata invalidità costituisce comunque titolo preferenziale per dar luogo successivamente al trasferimento stesso (9) .

Articolo 9. Copertura dell'onere finanziario.
Alle spese conseguenti all'applicazione dell'art. 7 del presente decreto si farà fronte mediante impiego degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei Ministeri interessati per la concessione dell'equo indennizzo (10) .


Note
Nota 1
Il d.P.R. 738/1981, abrogato dall'art. 6, L. 31 Marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6, deve tuttavia a nostro avviso essere considerato vigente in quanto la nuova formulazione del predetto articolo 6, come modificato dall'art. 4, L. 29 Marzo 2001, n. 86, non fa più menzione dell'l'abrogazione

Nota 2
Vedi, anche, l'art. 16, D.P.R. 12 ottobre 2004, n. 287

Nota 3
Vedi nota all'articolo 1.

Nota 4
Vedi nota all'articolo 1.

Nota 5
Vedi nota all'articolo 1

Nota 6
Vedi nota all'articolo 1.

Nota 7
Vedi nota all'articolo 1.

Nota 8
Vedi nota all'articolo 1.

Nota 9
Vedi nota all'articolo 1.

Nota 10
Vedi nota all'articolo 1.

 

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