
Articolo 1. Area di applicazione e durata.
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 12 Maggio 1995, n. 195, come sostituito dall'articolo 1 del Decreto legislativo 31 Marzo 2000, n. 129, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195/1995, come sostituito dall'articolo 1 del Decreto legislativo 31 Marzo 2000, n. 129.

Articolo 2. Nuovi stipendi
1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Livello IV ........ Lire 86.000
Livello V ......... Lire 90.000
Livello VI ........ Lire 96.000
Livello VI-bis .... Lire 100.500
Livello VII ....... Lire 105.000
Livello VII-bis ... Lire 110.000
Livello VIII ...... Lire 115.000
Livello IX ........ Lire 126.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° gennaio 2001.
3. Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello IV ........ Lire 32.000
Livello V ......... Lire 34.000
Livello VI ........ Lire 36.000
Livello VI-bis .... Lire 37.500
Livello VII ....... Lire 39.000
Livello VII-bis ... Lire 41.000
Livello VIII ...... Lire 43.000
Livello IX ........ Lire 47.000
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Livello IV ........ Lire 14.551.000
Livello V ......... Lire 15.853.000
Livello VI ........ Lire 17.523.000
Livello VI-bis .... Lire 18.829.000
Livello VII ....... Lire 20.135.000
Livello VII-bis ... Lire 21.583.000
Livello VIII ...... Lire 23.031.000
Livello IX ........ Lire 26.363.000
6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254.

Articolo 3. Effetti dei nuovi stipendi
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente accordo sindacale hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente accordo sindacale, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo accordo, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente accordo sindacale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente accordo sindacale si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1° luglio 2000.

Articolo 4. Indennità pensionabile
1. Le misure dell'indennità di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, sono rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2001 nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
QUALIFICHE ..................................................Lire
Vice questore aggiunto e qual. equip. ................. 1.240.000
Commissario capo e qual. equip. ....................... 1.217.000
Commissario e qual. equip. ............................ 1.206.000
Vice commissario e qual. equip. ....................... 1.157.000
Ispettore superiore S.U.P.S. .......................... 1.178.000
Ispettore capo e qual. equip. ......................... 1.125.000
Ispettore e qual. equip. .............................. 1.090.000
Vice ispettore e qual. equip. ......................... 1.056.000
Sovrintendente capo e qual. equip. .................... 1.085.000
Sovrintendente e qual. equip. ......................... 1.021.000
Vice sovrintendente ................................... 1.016.000
Assistente capo ..........................................914.000
Assistente e qual. equip. ................................832.000
Agente scelto e qual. equip. .............................761.000
Agente e qual. equip. ....................................700.000

Articolo 5. Assegno funzionale
1. Le misure dell'assegno di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, a decorrere dal 1° gennaio 2001, fermi restando i requisiti previsti dal medesimo articolo, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sotto indicati:
QUALIFICHE ................................ ANNI di SERVIZIO
........................................... 19 ANNI 29 ANNI
Ispettore Superiore S.U.P.S. e qual. equip. 2.180.000 3.035.000
Ispettore capo e qual. equip. ............. 2.180.000 3.035.000
Ispettore e qual. equip. .................. 2.180.000 3.035.000
Vice ispettore e qual. equip. ............. 2.180.000 3.035.000
Sovrintendente capo e qual. equip. ........ 2.145.000 2.985.000
Sovrintendente e qual. equip. ............. 2.145.000 2.985.000
Vice sovrintendente e qual. equip. ........ 2.145.000 2.985.000
Assistente capo e qual. equip. ............ 1.725.000 2.145.000
Assistente e qual. equip. ................. 1.725.000 2.145.000
Agente scelto e qual. equip. .............. 1.725.000 2.145.000
Agente .................................... 1.725.000 2.145.000
2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sotto indicati:
QUALIFICHE ................................ ANNI di SERVIZIO
........................................... 19 ANNI 29 ANNI
Vice questore aggiunto e qual. equip. ..... 3.720.000 5.085.000
Commissario capo e qual. equip. ........... 3.300.000 5.085.000
Commissario e qual. equip. ................ 2.565.000 3.195.000
Vice commissario e qual. equip. ........... 2.565.000 3.195.000

Articolo 6. Trattamento di missione
1. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nella misura di L.2.500 per ogni ora.

Articolo 7. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalità di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, è rideterminato nella misura di L.8.100 lorde.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2001 le misure dell’indennità di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n.284, come rideterminate dall'articolo 3 della Legge 5 Agosto 1978, n. 505, dall’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395, e dall'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, sono incrementate di L.9.500 lorde per ogni turno.
3. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1 si provvede anche mediante ulteriore riduzione del 2 per cento delle somme stanziate in bilancio per compensi per lavoro straordinario delle singole amministrazioni per l’anno 2001.

Articolo 8. Indennità di presenza notturna e festiva
1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, è rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 Maggio 1996, n. 359, è rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.

Articolo 9. Indennità di imbarco e relative indennità supplementari
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le misure mensili dell'indennità di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988- registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg.n.59/Finanze, foglio n. 173-, sono elevate al 50 per cento.

Articolo 10. Indennità di bilinguismo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1961, n.1165 come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n.354, al personale di cui all'art. 1 comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: